Art. 4.
(Rapporti tra lo Stato e le regioni).

      1. È istituita una commissione permanente composta da rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni al fine di coordinare gli interventi nazionali e quelli

 

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locali per garantire, nell'unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla produzione, diffusione e fruizione delle attività musicali su tutto il territorio nazionale.